Nel gennaio del 2013 è stata emanata la legge n.4.
Tale legge disciplina, per l'appunto, le professioni non organizzate in ordini o collegi,fra di esse troviamo il Naturopata Olistico, rinviando alla stesura di specifiche norme tecniche "UNI" che definiscano le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per svolgere una determinata professione.
La L.4/2013 dice chiaramente che, escluse le "Professioni Ordinistiche" (vale a le professioni "protette", quelle che richiedono il possesso di un preciso titolo di studio rilasciato da uno specifico Ente di Formazione -es. l'Università- e l'iscrizione ad un "Ordine" o "Albo" come avviene per il medico o l'avvocato), ogni altra professione può essere esercitata liberamente e senza alcuna abilitazione.
Al tempo stesso però questa legge introduce anche il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista (art. 1, comma 4).
Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.
La L.4/2013 specifica inoltre che la qualità della prestazione professionale deve essere definita in una Norma Tecnica UNI:
"La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010" (art. 6, comma 2).
Il 6 giugno del 2013 dunque è entrata in vigore la norma UNI 11491 relativa alla “Figura professionale del Naturopata”, come previsto dalla L.4/2013.
La Norma UNI 11491 ha dunque definito la competenza professionale del Naturopata ovvero l'insieme di conoscenze, abilità e competenze necessarie per svolgere la professione Naturopata.
A livello nazionale, la legislazione non prevede, per il momento, una regolamentazione specifica per il settore delle medicine non convenzionali (definite a livello europeo CAM – Complementary and Alternative Medicine).
Molte regioni però, forti del crescente interesse dei cittadini, hanno rivendicato una sorta di autonomia legislativa in questo campo, emanando leggi regionali di settore.
Nel 2010 l’OMS, in collaborazione con la Regione Lombardia, ha emanato il "Benchmark for training in Naturophaty", le linee guida che riguardano la formazione del Naturopata.
Nel documento viene descritta la preparazione che questo professionista dovrebbe avere, richiamando anche il valore delle Medicine Tradizionali e della cultura olistica che lo ispirano e che dovrebbero essere i fondamenti su cui si basa il nostro lavoro.
Nel documento si indica chiaramente anche la formazione ottimale per il Naturopata:
Il Naturopata che abbia completato la propria formazione professionale in conformità alla Norma UNI-11491 potrà accedere all'Esame di Certificazione della Competenza Professionale.
Tale esame si svolge presso un Organismo di Certificazione indipendente (non di parte, vale a dire che non può essere una Scuola di Formazione né un'Associazione di Naturopati) ed accreditato dallo Stato Italiano.
Al superamento dell'Esame il professionista risulterà un "NATUROPATA CERTIFICATO A NORMA UNI" ed iscritto nel Registro dei Naturopati Certificati pubblicato sul sito di "ACCREDIA", l'Ente unico italiano di accreditamento e controllo degli Organismi di Certificazione, nella sezione "Banche Dati", alla voce "Figure Professionali Certificate"
Attualmente la Certificazione dei Naturopati viene rilasciata da "FAC Certifica"
Il Naturopata Certificato può svolgere liberamente la sua professione nel rispetto di quanto previsto dalla Norma UNI e la Certificazione lo qualifica come professionista in possesso di conoscenze, abilità e competenze adeguate per svolgere la sua attività.
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